È stato pubblicato in data 2 marzo 2020 sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto legge recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (DL 2.3.2020 - n.9).
L'articolo 32 prevede la deroga ai 200 giorni di lezione per la validità dell'anno scolastico nei casi in cui le istituzioni scolastiche siano chiuse o abbiano previsto la sospensione delle attività didattiche a seguito delle note misure di contenimento.
Sempre all'articolo 32 viene prevista la riduzione dei termini necessari per il superamento del periodo di formazione e prova. L'articolo 20, come già anticipato dalla nota del 29 febbraio del Ministero dell'istruzione indica le modalità previste per la presa di servizio per i lavoratori ex LSU oggetto delle procedure di internalizzazione.
L'articolo 19 stabilisce che le assenze dei dipendenti pubblici (compreso il personale della scuola ) per malattia o quarantena o permanenza domiciliare con sorveglianza attiva dovute al COVID -19 sono equiparate a ricovero ospedaliero e pertanto non soggette alla cosiddetta "trattenuta Brunetta". Viene inoltre precisato che i periodi di assenza dal lavoro dovuti alle misure di contenimento del COVID-19 costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
L'articolo 28 prevede il rimborso delle spese relative alla sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione o la possibilità di richiedere un voucher di pari importo da utilizzare nell'anno in corso.