L’ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”
L’accesso civico concerne i dati, i documenti, le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza delle Istituzioni scolastiche , qualora le medesime ne abbiano omesso la pubblicazione.
L'accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative.
Come esercitare il diritto
L’istanza di accesso civico “semplice” è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali), non deve essere motivata ed occorre consenta l’identificazione dei dati, documenti o informazioni oggetto della richiesta per mancata pubblicazione obbligatoria. Non sono accoglibili richieste generiche, tali da non consentire la comprensione della istanza e l’individuazione di quanto richiesto, oppure meramente esplorative. Le Istituzioni scolastiche non sono tenute a produrre dati, documenti o informazioni che non siano in loro possesso al momento dell’istanza.
L’istanza va presentata esclusivamente al Dirigente della Istituzione scolastica statale detentrice dei dati, documenti o informazioni; può essere presentata alternativamente tramite: a) posta ordinaria, b) posta elettronica ordinaria - peo, c) posta elettronica certificata - pec.
Si allega il modello di richiesta di accesso civico “semplice”.
L’ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” - C.D. FOIA (FREEDOM OF INFORMATION ACT)
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e con l’obiettivo di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a dati, documenti o informazioni detenuti dalle Istituzioni scolastiche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016,n. 97. Detto diritto può essere esercitato nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo Decreto Legislativo.
L'accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque di richiedere dati, documenti o informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dall'art. 6, del Decreto Legislativo n. 97/2016.
Come esercitare il diritto
L’istanza di accesso civico “generalizzato” è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto perla riproduzione su supporti materiali), non deve essere motivata ed occorre consenta l’identificazione
dei dati, documenti o informazioni oggetto della richiesta. Non sono accoglibili richieste generiche, tali da non consentire la comprensione della istanza e l’individuazione di quanto richiesto, oppure meramente esplorative. Le Istituzioni scolastiche non sono tenute a produrre dati, documenti o informazioni che non siano in loro possesso al momento dell’istanza.
L’istanza va presentata esclusivamente al Dirigente della Istituzione scolastica statale detentrice dei dati, documenti o informazioni; può essere presentata alternativamente tramite: a) posta ordinaria, b) posta elettronica ordinaria - peo, c) posta elettronica certificata - pec (unendo documento di identità in corso di validità).
Categoria: Varie | Data di pubblicazione: 22/12/2016 |
Sottocategoria: Segreteria | Data ultima modifica: 19/12/2017 13:23:08 |
Inserita da Moretti Fabio | Visualizzazioni: 1004 |
Top news: No | Primo piano: No |